La liquidazione della persona Giuridica

ove tali violazioni non possono essere eliminati

La liquidazione della persona giuridica comporta la sua risoluzione del contratto senza il trasferimento dei propri diritti e doveri per gli altri enti a titolo di successione legale la decisione del giudice in caso di gravi violazioni di leggel'istituzione stessa. o di prestazione di un'attività senza un regolare permesso (licenza). o con altre gravi violazioni di legge o di altri atti giuridici. in caso di sistematica delle prestazioni da parte del pubblico o l'organizzazione religiosa (l'associazione).

dalla carità o dell'altro fondo.

di un'attività.

in contraddizione con gli obiettivi.

impostare nelle sue Regole. e negli altri casi stabiliti dal presente Codice. Il credito per la liquidazione della persona giuridica per i motivi stabiliti al punto due del presente Articolo.

o di un'attività vietata dalla legge

può essere presentata a un tribunale dello stato del corpo o con l'auto-governo locale del corpo. per cui il diritto di presentare un reclamo è stato concesso dalla legge La decisione del giudice la liquidazione della persona giuridica. l'adempimento dei doveri. coinvolti nell'attuazione della liquidazione della persona giuridica. può essere imposto i suoi fondatori (i partecipanti). e autorizzato ad influenzare la liquidazione della persona giuridica da parte di suoi documenti costitutivi. La persona giuridica.

che è una organizzazione commerciale.

o che opera in forma di cooperative di consumo.

un ente di beneficenza o di un altro fondo.

essere liquidato in conformità con l'Articolo sessantacinque del presente Codice.

come risultato del suo essere riconosciuto come di insolvenza (fallimento). Se il costo dell'entità legale proprietà risulta essere insufficiente a soddisfare le richieste dei creditori. deve essere liquidato solo in conformità con le procedure stabilite dall'Articolo sessantacinque del presente Codice Le disposizioni sulla liquidazione delle entità legali come risultato della loro insolvenza (fallimento) non può essere estesa alle imprese statali.